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Risoluzione 395/E per l'individuazione dei codici tributo per i quali è richiesta l’indicazione del mese di riferimento nei modelli F24

Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico del 28.06.2007

La guida completa in formato pdf, emanata dalla Agenzia delle Entrate il 28.06.2007, sulle agevolazioni fiscali per il risparmio enrgetico

Agenzia delle entrate comunicato stampa del 31.05.2007

Risparmio energetico: al via lo sconto Irpef fino a 100.000 euro. In fattura costo mano d'opera, certificazioni all'Enea

Agenzia delle entrate circolare n. 36 del 31.05.2007

Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

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Agenzia delle entrate Circolare n. 7/E del 07.02.2007

Questa circolare fornisce chiarimenti sui casi in cui è necessario operare le ritenuta d’acconto per contratti di appalto di opere o servizi, da parte dell’amministratore di condominio.

Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore - Legge Finanziaria 2007.

Il 7 febbraio 2007 è stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E “Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore - Legge Finanziaria 2007.” che fornisce chiarimenti sulla ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (Legge Finanziaria 2007).

Come è noto l’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto l’articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l’obbligo per il condominio, già sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 25-ter prevede che “Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi onell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa”.Il comma 2 dispone che “La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7/2/2007 chiarisce in particolare quanto segue: Contratti interessati La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell’esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell’esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR (comma 2).

Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La riportata conclusione è coerente con la ratio della disposizione in commento, che estende l’obbligo della ritenuta anche ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese nell’ambito di attività non abituali e verosimilmente in assenza di organizzazioni complesse e articolate.

Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio. Sono, per contro, esclusi dall’applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.

Si ritiene, invece, che il corrispettivo debba essere assoggettato alla ritenuta in argomento se corrisposto in base a contratto di servizio energia.Si evidenzia che il contratto di servizio energia, di cui all’articolo 1, comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 412 del 1993, regolamenta l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell’energia.

Il contratto di servizio energia non è assimilabile al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così da ricomprendere, ad esempio, anche l’esercizio e la manutenzione degli impianti. La ritenuta prevista dall’articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37 del 2006).

I corrispettivi di prestazioni d’opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono esclusi dall’applicazione della ritenuta in esame, in quanto l’articolo 25-ter fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell’esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale.

I corrispettivi di tali prestazioni - anche se pagati dal condominio - sono assoggettati alla ritenuta del 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. La ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto prevista dalla disposizione in esame deve essere operata anche sui corrispettivi delle prestazioni di opera e servizi rese da soggetti non residenti, qualora siano rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR. In particolare, la ritenuta deve essere operata sui corrispettivi pagati alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.