Agenzia delle entrate Risoluzione n. 19 del 05.02.2007
Circolare della agenzia delle entrate in merito all’istituzione dei codici tributo.
Questi codici si dovranno utilizzare per i versamenti con il modello F24 per le ritenute applicate dall’amministratore di condominio alle imprese appaltatrici. In particolare, sono differenziati i codici se il percipiente è una persona fisica o persona giuridica, ovvero un’impresa.
Inoltre per semplificare la vita ai condomini e soprattutto agli amministratori di condominio il Ministero dell'Economia ha presentato un emendamento al DL Bersani sulle liberalizzazioni, che sospende l'obbligo di versamento della ritenuta 4% fino al raggiungimento dell'importo minimo di Euro 200,00 con effetto dal 1/1/2007.
Tale pagamento è comunque dovuto entro la prima scadenza utile appena raggiunto il minimo anzidetto. Entro il 16/1/2008 dovranno essere versate tutte le ritenute operate anche non superiori a 200,00 Euro.
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 43, prevede l'inserimento dell'articolo 25-ter al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale articolo stabilisce che il "condominio quale sostituto d'imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa".
Per consentire il versamento delle ritenute di cui sopra con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1019" - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente.
- "1020" - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.
In sede di compilazione del modello F24 i predetti codici dovranno essere esposti nella sezione "Erario", indicando nella colonna "anno di riferimento"l'anno d'imposta cui le ritenute si riferiscono, espresso nella forma AAAA.
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
