Home / Normativa / Codice Civile / Artt. 1344, 1350, 1392, 2643



Right menu

News

Riqualificazione energetica (detrazione del 55%)

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008). Info e modelli si possono trovare sul sito dell'Agenzia delle entrate al link:

Modello e istruzioni detr. 55% - agenzia delle entrate

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Legge n. 2/2009. Estratta da parlamento.it. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Detrazione del 55% distribuita su 5 anni su interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico.

Agenzia delle Entrate Risoluzione N. 395/E

Risoluzione 395/E per l'individuazione dei codici tributo per i quali è richiesta l’indicazione del mese di riferimento nei modelli F24

Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico del 28.06.2007

La guida completa in formato pdf, emanata dalla Agenzia delle Entrate il 28.06.2007, sulle agevolazioni fiscali per il risparmio enrgetico

Agenzia delle entrate comunicato stampa del 31.05.2007

Risparmio energetico: al via lo sconto Irpef fino a 100.000 euro. In fattura costo mano d'opera, certificazioni all'Enea

Area riservata


Artt. 1344, 1350, 1392, 2643

Efficacia degli atti unilaterali, Atti che devono farsi per iscritto, Forma della procura, Atti soggetti a trascrizione

Art. 1334 (Efficacia degli atti unilaterali)

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Art. 1350 (Atti che devono farsi per iscritto)

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;;5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;7) i contratti di anticresi;8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

Art. 1392 (Forma della procura)

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione)

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) agli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccedeva i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.