Domande frequenti: dubbi e quesiti sul condominio:
Domanda n.1: Quando deve essere convocata l’assemblea
condominale?
Risposta: Almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che
l'amministratore lo ritenga opportuno, anche su richiesta dei condomini
Domanda n.2: Per approvare il rendiconto del
condominio, in seconda convocazione, quale maggioranza occorre?
Risposta: La maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che
rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e un terzo dei partecipanti al condominio
Domanda n.3: Per la nomina dell'amministratore quale
maggioranza è necessaria?
Risposta: Almeno 500 millesimi e la maggioranza dei presenti in
assemblea
Domanda n.4: come possiamo cambiare l’amministratore
del nostro condominio prima che termini il suo mandato annuale?
Risposta: È necessario inviare all’amministratore una richiesta
scritta e firmata da almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei
millesimi di proprietà. Se trascorsi dieci giorni l’amministratore non ha
provveduto alla convocazione dell’assemblea, questa può essere convocata su
iniziativa dei condomini
Domanda n.5: Con quanti giorni di preavvisto bisogna
comunicare la convocazione dell’assemblea condominiale?
Risposta: L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai
condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza
Domanda n.6: L'amministratore che viene riconfermato
nel suo incarico deve ottenere le stesse maggioranze di quando è stato nominato
la prima volta?
Risposta: SI
Domanda n. 7: Con quale maggioranza si può vendere un
bene comune del condominio (per esempio, ex portineria o sottotetto)?
Risposta: Unanimità dei consensi, anche di eventuali
comproprietari e da esprimere per iscritto
Domanda n. 8: Se si vuole cambiare la destinazione
d'uso di un bene comune del condominio quale maggioranza serve?
Risposta: La maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3
dei millesimi, purché non scompaia del tutto uno dei vantaggi che la parte
comune garantiva
Domanda n. 9: Per approvare l’esecuzione di lavori
straordinari di notevole entità (es. ristrutturazione della facciata) quale
maggioranza è necessaria?
Risposta: Almeno 500 millesimi e la maggioranza dei presenti in
assemblea
Domanda n. 10: Se il condominio decide di fare una
causa giudiziaria, il singolo condomino può separarsi dalle spese e dalle
conseguenze di questo contenzioso?
Risposta: SI
Domanda n. 11: Per lo svolgimento della pratica del 36%
(detrazione Irpef dei lavori di recupero edilizio) o del 55% (detrazione Irpef
per il contenimento della dispersione energetica) da parte dell’amministratore
occorre obbligatoriamente, comunque, una delibera dell'assemblea?
Risposta: NO
Domanda n. 12: Un condomino disabile ha diritto di
installare l'ascensore, eventualmente a sue sole spese, anche se l'assemblea è
contraria?
Risposta: Vero, salvo che non leda il decoro architettonico e non
pregiudichi apprezzabilmente il diritto degli altri condomini di usare le cose
comuni.
Domanda n. 13: In quale caso si può chiedere la
revisione delle tabelle millesimali?
Risposta: Le tabelle millesimali possono essere modificate anche
nell’interesse di un solo condomino, quando esistono degli evidenti errori o
quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio, per esempio, nel
caso di sopraelevazione di nuovi piani.
Domanda n. 14: Se cambia la proprietà di un
appartamento ed il vecchio proprietario risulta in ritardo sul pagamento di
alcune rate, in scadenza prima della vendita dell’immmobile, è giusto che
l’amministratore chieda al nuovo proprietario di sanare il debito?
Risposta: Si è giusto. L’art. 63 delle disposizioni di attuazione
del codice civile (d.a.c.c.) afferma che in caso di vendita di un immobile, il
nuovo proprietario e il precedente rispondono in solidale al pagamento delle
spese condominiali per l’anno in corso e per quello precedente. E’ buona prassi
che l’acquirente faccia aggiungere nell’atto di compravendita la garanzia che
la parte venditrice si impegni a non lasciare debiti pendenti con il condominio
fino al giorno della stipula. Quindi il nuovo proprietario a sua volta avrà la
facoltà di far valere i propri diritti nei confronti del vecchio proprietario.